Sez. 1, Sentenza n. 4644 del 10/08/1979 (Rv. 401179 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO COSTITUITA PER DARE IN LOCAZIONE A TERZI GLI APPARTAMENTI DI UNO STABILE - ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITA - VENDITA DEL TERRENO SUCCESSIVA ALLA DEMOLIZIONE DELLO STABILE - CONSEGUENTE PLUSVALENZA INTEGRANTE REDDITO DI IMPRESA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - APPLICABILITA - ATTIVITA ECONOMICA ESERCITATA O NO IN CONCRETO IN FORMA IMPRENDITORIALE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO COSTITUITA PER DARE IN LOCAZIONE A TERZI GLI APPARTAMENTI DI UNO STABILE - ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITA - VENDITA DEL TERRENO SUCCESSIVA ALLA DEMOLIZIONE DELLO STABILE - CONSEGUENTE PLUSVALENZA INTEGRANTE REDDITO DI IMPRESA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - APPLICABILITA - ATTIVITA ECONOMICA ESERCITATA O NO IN CONCRETO IN FORMA IMPRENDITORIALE - IRRILEVANZA.*
Qualora una societa, costituita in Forma diversa dalla societa semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attivita che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla societa medesima deve necessariamente riconoscersi la qualita di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto Esercizio di quell'attivita, tenuto conto che la possibilita di ravvisare una 'societa senza impresà, in ipotesi di societa costituita nelle forme di cui agli artt 2291 e seguenti cod civ, resta limitata ai casi in cui l'oggetto sociale non esuli dalla mera comunione di godimento, o, comunque, non configuri attivita economica di natura imprenditoriale. Tale principio non soffre deroga nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, si che, con riguardo ad una societa in nome collettivo, la quale sia stata costituita per dare in locazione a terzi gli appartamenti di uno stabile, curandone l'amministrazione e dividendone gli utili fra i soci, e, quindi, per esercitare un'attivita rientrante fra quelle imprenditoriali, deve ritenersi che la plusvalenza, derivante dalla vendita del terreno su cui sorge detto stabile, previa demolizione del medesimo, integri reddito di impresa, realizzato con beni relativi all'impresa, e, come tale, sia assoggettata ad imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell'art 100 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, mentre resta irrilevante la circostanza che la predetta attivita economica sia stata o meno in concreto esercitata in Forma imprenditoriale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2291, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)