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Sez. L, Sentenza n. 7732 del 30/03/2026 (Rv. 678691-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo - Orario di lavoro - Operatività - Socio lavoratore di cooperativa - Assenza o riduzione dell'orario di lavoro contemplate da regolamento interno della società - Obbligo di corresponsione della contribuzione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678691-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La regola del cosiddetto "minimale contributivo", derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale (se superiore); pertanto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di riduzione di orario dei soci lavoratori di una società cooperativa che non trovano giustificazione nella legge o nel contratto collettivo ma in un regolamento interno di una cooperativa, ancorché richiamato dal contratto collettivo, in quanto fonte inidonea a incidere sull'obbligazione di natura indisponibile e posta a presidio di interessi pubblicistici del sistema previdenziale.

Decreto Legge 09/10/1989 num. 388 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Costituzione art. 45, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)