Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002 (Rv. 556364 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall'applicazione del "minimo retributivo costituzionale" - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)