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Sez. 5, Sentenza n. 7914 del 30/03/2007 (Rv. 596861 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Percentuali medie di ricarico - Natura - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Esclusione - Fatti notori - Sussistenza - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596861-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo all'accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico, i valori percentuali medi del settore non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei: essi, pertanto, non integrano presunzioni gravi, precise e concordanti, ma una semplice regola di esperienza, che se non consente, in mancanza di ulteriori elementi, di presumere l'esistenza di attività non dichiarate, può tuttavia essere utilizzata per determinare il reddito nell'ipotesi di cui all'art. 41, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, derogando alle disposizioni di cui al primo comma, permette all'Ufficio di ricostruire il reddito anche sulla base di presunzioni prive degli anzidetti caratteri.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)