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Sez. 5, Sentenza n. 18038 del 09/09/2005 (Rv. 584596 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento analitico - Induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Reddito di impresa - Valori percentuali medi del settore - Presunzioni di reddito ex art. 2727 cod. civ. - Esclusione - Regole di esperienza - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584596-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento all'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i valori percentuali medi del settore rappresentano non tanto un "fatto noto" storicamente verificato, sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 cod. civ., ma, piuttosto, il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza. Pertanto, tali valori in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificabili come "gravi e precise", indicando, diversamente dai risultati valutativi emergenti da medie elaborate con riferimento all'andamento economico della specifica impresa interessata, solo in via ipotetica la redditività dell'attività dell'impresa medesima, cosicché, laddove non confortati da altre risultanze, si rivelano assolutamente inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 39 citato. (Nella specie, il S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non integrare presunzioni qualificabili come "gravi" e "precise", ma solo regole di esperienza, i pretesi contrasti tra i ricavi dichiarati dall'imprenditore e quelli desumibili applicando i valori medi percentuali di ricarico riscontrabili nelle imprese operanti nel medesimo settore).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)