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Sez. L, Sentenza n. 2595 del 12/04/1986 (Rv. 445678 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - INAM - GESTIONE COMMISSARIALE - PERIODO SUCCESSIVO ALLO SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445678-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - INAM - GESTIONE COMMISSARIALE - PERIODO SUCCESSIVO ALLO SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Durante la gestione commissariale dell'INAM, seppur dopo lo scioglimento dell'istituto disposto con d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito nella legge n. 386 del 1974), il ricorso per Cassazione è legittimamente proposto dall'INAM in persona del Commissario liquidatore, giacché soltanto con la successiva legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la gestione della liquidazione degli enti mutualistici soppressi è stata attribuita allo speciale ufficio liquidazioni del ministero del tesoro. (V 2142/84, mass n 434181; (V 4909/82, mass n 422917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)