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Sez. 5, Sentenza n. 19465 del 16/02/2010 Ud. (dep. 21/05/2010) Rv. 247145 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Spendita di monete falsificate - Elemento soggettivo - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247145-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 cod. pen., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 455, Cod. Pen. art. 457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)