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Sez. 5, Sentenza n. 38599 del 10/07/2009 Ud. (dep. 05/10/2009) Rv. 245320 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo specifico - Necessità solo in relazione alle condotte di introduzione nel territorio dello Stato, acquisto o detenzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245320-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE

Il dolo specifico nel reato di cui art. 455 cod. pen. è richiesto soltanto in relazione alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate, come fine di metterle in circolazione, e non anche per le condotte di spendita o messa in circolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)