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Sez. 3, Sentenza n. 2525 del 09/07/1969 (Rv. 342089 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - PIU LOCATORI PER PARTE DISTINTE - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO VERIFICATASI NEI CONFRONTI DI UNO SOLO - DOMANDA DI RISOLUZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LOCATORI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342089-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - PIU LOCATORI PER PARTE DISTINTE - CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO VERIFICATASI NEI CONFRONTI DI UNO SOLO - DOMANDA DI RISOLUZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LOCATORI - INSUSSISTENZA.*

La causa di risoluzione o di cessazione del rapporto locatizio (nella specie, cessazione della proroga legale ex art. 4, n.1, della legge 23 maggio 1950, n.253), che si verifichi per uno soltanto dei locatori per parti distinte e separate della stessa cosa, opera indipendentemente dalla posizione soggettiva degli altri locatori, ovviamente riguardo alla parte della res locata a lui appartenente, e, quindi, per farla valere, non e necessaria la chiamata in causa dei locatori della restante parte della cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)