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Sez. 5, Sentenza n. 24972 del 26/04/2012 Cc. (dep. 21/06/2012) Rv. 253321 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Rogito notarile - Omesso impedimento della falsa dichiarazione del venditore in ordine alla proprietà del bene oggetto di compravendita - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253321-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio (salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo), la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, considerata la posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico, di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato. Ne consegue che, in tal caso, per il pubblico ufficiale viene ad integrarsi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. e che il mutamento del titolo opera ex art. 117 cod. pen. anche per il privato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)