Sez. 5, Sentenza n. 16497 del 26/04/2006 Ud. (dep. 15/05/2006) Rv. 234463 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Autentica di firma da parte del notaio - Dichiarazione del notaio di essere personalmente certo della identità del sottoscrittore - Basata sull'esame di un documento di identità da questi prodotto - Documento falso - Dolo - Configurazione - Limiti.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Poiché l'art. 49 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato non esige che la conoscenza della identità della parte sia personale, cioè anteriore all'attestazione, ma consente al notaio di raggiungere tale certezza "anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento", non può senz'altro affermarsi la falsità dell'attestazione di certezza allorquando il notaio abbia eseguito l'identificazione attraverso un falso documento esibito dalla parte interessata. (Nell'annullare con rinvio la sentenza affermativa di responsabilità, la Corte ha rilevato che il reato di falsità ideologica può però sussistere ove, in punto di fatto, restino accertate caratteristiche proprie del documento o altre circostanze idonee a far sorgere quantomeno il sospetto che si trattasse di documento falso).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Legge 10/05/1976 num. 333, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)