Sez. 2, Sentenza n. 4905 del 26/05/1990 (Rv. 467385 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PATTUIZIONI COMPORTANTI LIMITAZIONI DELLE FACOLTÀ INERENTI ALLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA O ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FORMULAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - PATTUIZIONI ATTRIBUENTI ALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO IL DIRITTO INSINDACABILE DI MODIFICARE LE PARTI COMUNI - FORMULAZIONE GENERICA - INVALIDITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PATTUIZIONI COMPORTANTI LIMITAZIONI DELLE FACOLTÀ INERENTI ALLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA O ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - FORMULAZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ - PATTUIZIONI ATTRIBUENTI ALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO IL DIRITTO INSINDACABILE DI MODIFICARE LE PARTI COMUNI - FORMULAZIONE GENERICA - INVALIDITÀ.*
In tema di condominio, le pattuizioni, contenute nel regolamento predisposto dall'originario proprietario accettato con l'atto di acquisto, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, con la conseguenza che devono ritenersi invalide quelle pattuizioni che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all'originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni. (Conf 2330/71, mass n 353203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)