Sez. 2, Sentenza n. 2330 del 16/07/1971 (Rv. 353203 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - NEGOZI COSTITUTIVI DI SERVITU RECIPROCHE, DI ONERI REALI O DI OBBLIGAZIONI REALI - NECESSITA DI UNA ESPLICITA PATTUIZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI - NEGOZI COSTITUTIVI DI SERVITU RECIPROCHE, DI ONERI REALI O DI OBBLIGAZIONI REALI - NECESSITA DI UNA ESPLICITA PATTUIZIONE.*
Il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre iure domini della parte dell'edificio condominiale di sua esclusiva proprieta puo essere convenzionalmente limitato soltanto in virtu di negozi che pongano in essere servitu reciproche, oneri reali, o, quanto meno, obbligazioni propter rem. Tali pattuizioni restrittive delle facolta inerenti alla proprieta esclusiva dei singoli condomini devono essere espressamente e chiaramente enunziate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)