Sez. 2, Sentenza n. 2664 del 30/09/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158090 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITÀ DI UN ATTO - COMUNICAZIONE A QUELLI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITÀ DI UN ATTO - COMUNICAZIONE A QUELLI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*
La nullità di un atto del procedimento si comunica agli Atti successivi solo quando questi si trovano in un rapporto di dipendenza causale e necessaria con l'atto nullo, nel senso che quest'ultimo sia il supporto logico e giuridico dell'altro per modo che, venuto meno il primo, il successivo non possa sopravvivere autonomamente. (Conf mass n 137687; (Conf mass n 128420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)