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Sez. 2, Sentenza n. 2664 del 30/09/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158090 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITÀ DI UN ATTO - COMUNICAZIONE A QUELLI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158090-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITÀ DI UN ATTO - COMUNICAZIONE A QUELLI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*

La nullità di un atto del procedimento si comunica agli Atti successivi solo quando questi si trovano in un rapporto di dipendenza causale e necessaria con l'atto nullo, nel senso che quest'ultimo sia il supporto logico e giuridico dell'altro per modo che, venuto meno il primo, il successivo non possa sopravvivere autonomamente. (Conf mass n 137687; (Conf mass n 128420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)