Sez. 5, Sentenza n. 8216 del 21/06/1974 Ud. (dep. 12/11/1974) Rv. 128420 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA DI UN ATTO - COMUNICABILITA AGLI ATTI SUCCESSIVI - NECESSITA DI UN RAPPORTO DI DIPENDENZA CAUSALE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI UN ASSEGNO EMESSO A VUOTO.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA DI UN ATTO - COMUNICABILITA AGLI ATTI SUCCESSIVI - NECESSITA DI UN RAPPORTO DI DIPENDENZA CAUSALE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO DI UN ASSEGNO EMESSO A VUOTO.*
La nullita dell'atto si comunica agli Atti successivi che si trovino in un rapporto di dipendenza sostanziale con l'atto nullo, nel senso che tali Atti si fondino esclusivamente sull'atto inficiato di nullita. Gli Atti successivi sono invece validi se non sussiste il rapporto di dipendenza necessaria dall'atto nullo. (fattispecie in cui il decreto di citazione e la sentenza non avevano alcun rapporto di dipendenza necessarie con l'atto di sequestro di un assegno emesso a vuoto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)