Sez. 5, Sentenza n. 12779 del 10/06/2011 (Rv. 618472 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Società in nome collettivo - Cancellazione dal registro delle imprese nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Rapporti giuridici pendenti - Estinzione della società - Esclusione - Obbligazione solidale dei soci ai sensi dell'art. 2312, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - Avviso di accertamento notificato ai soci per sanzioni IVA contestate alla società - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
È legittima la notifica dell'avviso di liquidazione, relativo a sanzioni (nella specie, in materia di IVA) contestate ad una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l'estinzione dell'ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge, secondo il disposto dell'art. 2312, secondo comma, cod. civ., quella dei singoli soci quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti, cui è data la facoltà di scelta fra l'agire contro la società, non ancora estinta, ovvero contro i soci (ciò nel quadro della disciplina, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)