Sez. 5, Sentenza n. 14147 del 24/09/2003 (Rv. 567104 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ | Cancellazione dal registro delle imprese - Pendenza di rapporti giuridici o contestazioni giudiziali - Estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Avviso di accertamento tributario emesso nei confronti della società e notificato all'ex amministratore - Legittimità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
La cancellazione della società (nella specie, in nome collettivo) dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l'amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di IVA), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)