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Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 06/12/1984 (Rv. 438011 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INSTALLAZIONE ABUSIVA SUL FONDO PRIVATO DI UN ELETTRODOTTO - FATTO ILLECITO DI NATURA ISTANTANEA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438011-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INSTALLAZIONE ABUSIVA SUL FONDO PRIVATO DI UN ELETTRODOTTO - FATTO ILLECITO DI NATURA ISTANTANEA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'installazione abusiva sul fondo privato di un elettrodotto configura un fatto illecito di natura istantanea, qualora l'elettrodotto medesimo presenti dimensioni e caratteristiche tali da farne escludere l'amovibilità, in relazione al pubblico interesse cui è destinato, con la conseguenza che la sua realizzazione comporti il definitivo ed irreversibile assoggettamento di quel fondo, senza che sia più possibile rimuovere la situazione di compressione del diritto del proprietario. In tale ipotesi, pertanto e con riguardo al diritto al risarcimento del danno spettante a detto proprietario, il momento della realizzazione dell'opera segna il "dies a quo" del termine di prescrizione, nonché la data con riferimento alla quale va individuato il danno stesso (in misura non inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo d'indennità per la Costituzione di servitù di elettrodotto a norma dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), ed assume infine rilievo per l'identificazione del soggetto obbligato al risarcimento, che è l'autore dell'illecito, cioè dell'opera abusiva (nella specie, comune), indipendentemente dalla circostanza che l'opera stessa sia stata poi trasferita ad altri (nella specie, ENEL). (V 1464/83, mass n 426292; (V 3373/81, mass n 413956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)