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Sez. L, Sentenza n. 1595 del 13/02/1987 (Rv. 451009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - RETRIBUZIONE DOVUTA IN PERIODO DI FERIE, MALATTIA E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA ED INDIVIDUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - RETRIBUZIONE DOVUTA IN PERIODO DI FERIE, MALATTIA E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA ED INDIVIDUALE - NECESSITÀ.*

In tema di Determinazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti, deve escludersi che nel nostro ordinamento sussista un generale principio di omnicomprensività della retribuzione del lavoro subordinato atteso che - salve le ipotesi in cui tale criterio risulti espressamente adottato dal legislatore (come nel caso dell'indennità di anzianità e di preavviso) - la misura, le modalità ed i termini di erogazione della retribuzione medesima sono affidati all'autonomia collettiva ed individuale. Alle Disposizioni di quest'ultima il giudice deve quindi far riferimento per determinare il trattamento economico spettante al lavoratore in periodo di ferie, di malattia e di festività infrasettimanali. (V 1885/86, mass n 445163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)