Sez. L, Sentenza n. 1885 del 18/03/1986 (Rv. 445163 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ART. 11 CCNL 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - INTERPRETAZIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VERDÌ IN IPOTESI DI ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - COMMISURAZIONE AD UN SESTO DELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE SETTIMANALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ART. 11 CCNL 8 GENNAIO 1970 PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA - INTERPRETAZIONE - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CADENTI TRA IL LUNEDÌ ED IL VERDÌ IN IPOTESI DI ADOZIONE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - COMMISURAZIONE AD UN SESTO DELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE SETTIMANALE.*
È affetta da vizio di motivazione - in quanto non rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - la pronuncia del giudice del merito che abbia interpretato l'art. 11 del CCNL 8 gennaio 1970 per l'industria metalmeccanica privata nel senso che il trattamento retributivo delle festività infrasettimanali cadenti tra il lunedì ed il venerdì, in ipotesi di adozione della cosiddetta settimana corta, debba - a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale e della distribuzione di esso in cinque giorni (anziché in sei) - essere commisurato non ad un sesto, bensì ad un quinto dell'ordinaria retribuzione settimanale corrispondente all'adozione del nuovo orario; tale interpretazione, infatti, non tiene conto del disposto dell'art. 6 dello stesso CCNL che ha previsto che - al fine di ridurre gradualmente l'orario di lavoro senza incidere sulla misura della retribuzione percepita dai lavoratori - quest'ultima sia aumentata del 20% al raggiungimento delle 40 ore settimanali ed ha inoltre sancito che con il meccanismo della riduzione dell'orario di lavoro e del ricalcolo della retribuzione oraria non debba determinarsi alcuna perdita di guadagno né alcun vantaggio per i lavoratori in relazione ai singoli istituti contrattuali. (contra 822/85, mass n 439007; (contra 3431/84, mass n 435444; (contra 2802/84, mass n 434887; (contra 2000/84, mass n 434070; (contra 3775/77, mass n 387445; (contra 2126/79, mass n 398493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)