Sez. L, Ordinanza n. 2894 del 09/02/2026 (Rv. 677848-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Trattamento economico - Compensi per i consulti di cui all'allegato 3 dell'ACN 30 luglio 2015 - Ricomprensione all'interno della quota di compenso variabile - Sussistenza - Attribuzione dei compensi - Condizioni.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, i compensi previsti per l'attività di consulto di cui all'allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30 luglio 2015 vanno ricondotti, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. b) del medesimo Accordo, nell'ambito della disciplina della quota di compenso definita "variabile", sicché la loro erogazione può essere disposta, in via aggiuntiva rispetto ai compensi per i compiti ordinari del medico, se ed in quanto oggetto di specifica determinazione, in sede di programmazione degli obiettivi costituenti il presupposto generale del trattamento relativo a detta quota, prevista da tale disposizione.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 30/07/2015 art. 41 com. 8 lett. B, Contr. Coll. 30/07/2015 all. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)