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Sez. 1, Sentenza n. 969 del 30/01/1998 (Rv. 512087 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Garanzia costituita per debito preesistente e per debito contestualmente venuto in essere - Regime presuntivo ex art. 67 legge fallimentare - Applicabilità - Portata.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512087-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su di un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall. opera in ordine all'intero rapporto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)