Sez. 1, Sentenza n. 3615 del 24/02/2004 (Rv. 570425 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Concessione di fideiussione in occasione dell'aumento del fido - Situazione debitoria preesistente corrispondente all'aumento del fido - Contestualità tra debito e concessione di garanzia - Verifica in concreto - Necessità - Riferibilità della garanzia anche al credito preesistente - Sussistenza della contestualità - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Agli effetti della revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., al fine di stabilire se la prestazione di garanzia sia stata o meno contestuale alla erogazione del credito, il concetto di contestualità deve essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso sostanziale e causale, sicché la eventuale riferibilità della garanzia ad un credito preesistente va accertata in concreto, avendo riguardo alla specifica genesi del contratto (Nella specie, concernente una fideiussione prestata dal terzo in favore di una banca, quando l'indebitamento precedente aveva raggiunto il livello massimo del precedente affidamento e l'istituto aveva concesso un più elevato affidamento, la S. C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, che aveva escluso la contestualità, reputando che la garanzia fosse destinata, almeno in parte, a coprire il rischio già assunto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)