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Sez. 4, Sentenza n. 23292 del 28/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250709 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Normativa antinfortunistica - Responsabile del servizio manutenzione e responsabile di reparto - Equiparabilità al datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250709-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di posizioni di garanzia in materia antinfortunistica, il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore, solitamente rapportati all'effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equiparabili al datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)