Sez. 3, Sentenza n. 6370 del 07/11/2013 Ud. (dep. 11/02/2014) Rv. 258898 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Enti pubblici - Normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale - Qualifica di datore di lavoro - Responsabilità per omessa esecuzione degli interventi necessari a garantire la sicurezza - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni, il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici (nella specie, lavori di adeguamento degli impianti elettrici), qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 68, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 80, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 86, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)