Sez. L, Sentenza n. 6195 del 02/06/1995 (Rv. 492638 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Rivendicazione di una qualifica superiore in relazione alle mansioni esplicate - Richiesta implicita di una qualifica intermedia tra quella rivendicata e quella posseduta - Configurabilità - Proposizione espressa per la prima volta in appello - Ammissibilità. Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
La domanda del lavoratore, intesa a rivendicare una superiore qualifica in relazione alle mansioni esplicate, include implicitamente la richiesta, ulteriore e subordinata, di una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella specificamente postulata, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro; ne consegue che la relativa deduzione può essere formulata per la prima volta in appello senza che ciò implichi domanda nuova, sempreché l'accertamento richiesto non importi nuove indagini di fatto, ma si sviluppi nell'ambito dello stesso accertamento di fatto già compiuto nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)