Sez. L, Sentenza n. 5401 del 06/06/1990 (Rv. 467559 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIVENDICAZIONE IN APPELLO DI UNA QUALIFICA INFERIORE A QUELLA DOMANDATA MA SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIVENDICAZIONE IN APPELLO DI UNA QUALIFICA INFERIORE A QUELLA DOMANDATA MA SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attività lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identità della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello. (V 72/84, mass n 432232; (V 1751/82, mass n 419595).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)