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Sez. 3, Sentenza n. 23162 del 31/10/2014 (Rv. 633258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Decisione della causa nel merito da parte del giudice di primo grado, prima che le parti abbiano definito il "thema decidendum" e il "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello - Necessità - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza - Compito del giudice d'appello - Rimessione in termini - Necessità.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)