Sez. 2 - , Sentenza n. 19568 del 30/09/2016 (Rv. 643733 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Mancata concessione, in primo grado, dei termini ex art. 184 c.p.c. (nella formulazione "ex lege" n. 353 del 1990) - Rinvio per la precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Articolazione delle richieste istruttorie in sede di conclusioni - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
Nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un'udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente richiesto la fissazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)