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Sez. 2, Sentenza n. 6947 del 05/06/1992 (Rv. 477587 - 01)

Procedimento civile - Difesa personale della parte | Amministratore di condominio abilitato all'esercizio della professione forense - Esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130, 1131 cod. civ. - Azione diretta in giudizio ex art. 86 cod. proc. civ. - Legittimità - Necessità di ulteriore procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477587-01

Procedimento civile - Difesa personale della parte

L'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ. nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità (nella specie, per la riscossione dei contributi condominiali), senza necessità di ulteriore procura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)