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Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998 (Rv. 521875 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE | Controversie giudiziarie - Costituzione personale del curatore iscritto all'albo degli avvocati e procuratori - Legittimità - Funzioni del giudice adito (pretore o tribunale) - Rilevanza ai fini della legittimità della costituzione personale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521875-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE

Il curatore dell'eredità giacente iscritto all'albo dei procuratori ed avvocati istituito presso il foro del giudice adito ha facoltà di costituirsi personalmente, quale difensore della curatela (facendo così coincidere in sè le posizioni di parte e di difensore), giusta disposto dell'art. 86 cod. proc. civ., a prescindere dalla funzione esercitata dal giudice adito, poiché la norma in parola non opera alcuna distinzione tra pretore e tribunale, onde la difesa personale della parte può avvenire, del tutto indifferentemente, dinanzi all'uno od all'altro organo giudiziario atteso che, in ambedue i casi, è richiesta la sola qualità di "procuratore legalmente esercente" (art. 82, terzo comma cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)