Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 10/03/1980 (Rv. 405179 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A DESTINATARIO RESIDENTE O DOMICILIATO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A DESTINATARIO RESIDENTE O DOMICILIATO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA.*
In applicazione dell'art 107, secondo comma, del DPR 15 dicembre 1959 n 1229, l'ufficiale giudiziario e competente a notificare, per mezzo del servizio postale, Atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purche l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento che sia o possa essere di Competenza del giudice a cui l'ufficiale notificante e addetto, e, pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione eseguita a mezzo posta (nei confronti di persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione) da ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma deve ritenersi nulla. (Conf 2248/75, mass n 376049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)