Sez. U, Sentenza n. 766 del 28/01/1983 (Rv. 425506 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - SU INIZIATIVA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - SU INIZIATIVA DI UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel regime anteriore alla legge n. 890 del 20 novembre 1982 (in tema di notificazioni e comunicazioni a mezzo posta) la nullità della notificazione del controricorso per Cassazione, derivante dalla sua effettuazione, a mezzo del servizio postale, su iniziativa di ufficiale giudiziario competente per circoscrizione diversa da quella di Roma (in violazione dell'art. 107 secondo comma del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, che consente la notificazione per posta, senza limitazioni territoriali, solo per gli Atti relativi ad affari dell'autorità giudiziaria della Sede alla quale l'ufficiale medesimo è addetto), resta sanata quando l'atto abbia ugualmente raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario. (V 6666/81, mass n 417528; (V 1598/80, mass n 405179; (V 642/80, mass n 404039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)