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Sez. 1, Sentenza n. 10347 del 22/11/1996 (Rv. 500738 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Estinzione con danaro di debito pecuniario scaduto ed esigibile - Esercizio dell'azione revocatoria - Limiti - Fattispecie relativa alla corresponsione di denaro al compimento di un processo satisfattorio usuale.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500738-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Allorquando il danaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi, deve ravvisarsi un'anormalità di pagamento presupposto per la revoca di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall. È, perciò, necessario, per escludere la revoca, non solo constatare che l'estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile si sia realizzata con danaro, ma che questo non sia stato corrisposto al compimento di un processo satisfattorio non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali (nella specie, una società gode di alcuni affidamenti presso una cassa di risparmio; la cassa delibera la concessione di un mutuo ipotecario in favore della società e revoca gli affidamenti; la cassa e la società stipulano il mutuo deliberato ed il ricavato del mutuo, incorporato in un buono infruttifero, viene utilizzato per estinguere i saldi debitori dei conti revocati; tempo dopo la società viene dichiarata fallita. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale ha ritenuto i pagamenti dei saldi debitori effettuati con mezzi "anormali" e, quindi, sussistente l'ipotesi revocatoria di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, legga fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)