Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 08/05/1998 (Rv. 515272 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conferimento di mandato in "rem propriam" di crediti con facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un debito verso il mandatario - Mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali - Configurabilità - Azione revocatoria - Esperibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'attribuzione di un mandato in "rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un debito verso il mandatario (benché non ancora sorto), producendo effetti analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, se pattuito nel biennio sospetto, a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1723, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)