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Sez. L, Sentenza n. 7694 del 18/12/1986 (Rv. 449682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 918 DEL 1968 - NATURA INDUSTRIALE DELL'AZIENDA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - NECESSITÀ - RICOMPRENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 918 DEL 1968 - NATURA INDUSTRIALE DELL'AZIENDA - NECESSITÀ - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - NECESSITÀ - RICOMPRENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO MARITTIMO - ESCLUSIONE.*

Le qualificazioni giuridiche adottate, per la formulazione dei propri precetti, da una legge speciale non possono essere intese che alla stregua delle prescrizioni normative generali, tranne che la legge speciale abbia, esplicitamente o implicitamente, inteso adottarle con un contenuto diverso e in un'accezione propria di particolari discipline. Pertanto, al fine di stabilire la natura industriale o meno di un'azienda in relazione agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento - in Mancanza di una diversa intenzione di tale disciplina speciale - ai criteri generali di cui agli artt. 2082 e 2195 cod. civ. e, in particolare, alla nozione d'impresa industriale dettata al n. 1 del citato art. 2195, con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità d'includere in tale nozione l'attività di trasporto marittimo, rientrante invece nella distinta categoria prevista dal n. 3 dello stesso articolo, e senza che, ai fini del diritto all'agevolazione contributiva, possa rilevare la classificazione adottata ai fini dell'applicazione del T.U. Delle leggi sugli assegni familiari. (Conf 3643/83, mass n 428535; (contra 4162/84, mass n 436118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)