Sez. L, Sentenza n. 4162 del 16/07/1984 (Rv. 436118 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - IN GENERE - REGISTRO DELLE IMPRESE - DISCIPLINA EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - IMPRESE DI NAVIGAZIONE - E ESERCENTI IL TRASPORTO DI PERSONE O DI COSE - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ.*
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - IN GENERE - REGISTRO DELLE IMPRESE - DISCIPLINA EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - IMPRESE DI NAVIGAZIONE - E ESERCENTI IL TRASPORTO DI PERSONE O DI COSE - NATURA INDUSTRIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ.*
L'art. 2195 cod. civ., tendendo semplicemente ad individuare le imprese soggette all'Obbligo di registrazione, non ha alcun intento definitorio, talché le imprese indicate con i numeri 3, 4 e 5 di tale norma non si differenziano sostanzialmente da quelle fondamentali di carattere industriale e commerciale, indicate rispettivamente con i numeri 1 e 2 - i quali per latitudine di enunciazione praticamente esauriscono l'ambito della nozione di imprenditore delineata dall'art. 2082 cod. civ. -, essendo specificamente menzionate a parte soltanto per l'importanza dei rispettivi settori economici. Ne consegue che le imprese di navigazione che esercitano il trasporto di persone o di cose, ancorché specificamente menzionate con il numero tre del citato art. 2195 cod. civ.-, svolgendo un'attività diretta alla produzione di un servizio, ben possono ricomprendersi nella più lata previsione di cui al numero uno di tale norma e ritenersi perciò caratterizzate dal requisito della natura industriale, posto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089) come una delle condizioni per la concessione di sgravi contributivi in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno di Italia. (V mass n 4914/81; (contra 3643/83, mass n 428535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)