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Sez. 1, Sentenza n. 9135 del 06/05/2016 (Rv. 639598 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Rito societario ex d.lgs. n. 5 del 2003 - Decadenza ex art. 10, comma 2 - Ambito operativo - Delimitazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639598-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

Nel rito societario, la decadenza prevista, per effetto dell'avvenuta notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 riguarda il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ma non preclude il compimento di un ulteriore atto d'impulso processuale, qual è una la notificazione di una nuova istanza di fissazione di udienza nel caso in cui una parte abbia eccepito l'inefficacia di analoga istanza altrui intempestivamente notificata. Ove, infatti, si estendessero le preclusioni ex art. 10 cit. anche a quest'ultima ipotesi, si attuerebbe un'interpretazione in contrasto non solo con la lettera ma anche con la "ratio" della predetta norma, che ha inteso fissare innanzi al giudice la materia del contendere. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado sul presupposto, rivelatosi errato, che l'istanza notificata di fissazione dell'udienza, benchè dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 8, comma 5 bis, del d.lgs. citato, precludesse il compimento di ulteriori atti di impulso processuale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 8 com. 5 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)