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Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 26/01/2016 (Rv. 638437 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Rito societario - Domanda non formulata in primo grado nei termini ivi previsti - Proposizione in appello - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638437-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il richiamo operato dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile "ratione temporis", agli artt. 341 e ss. c.p.c., impone di ritenere che, anche nel rito societario, la domanda non formulata in primo grado nei termini ivi previsti va dichiarata inammissibe se proposta in appello, atteso l'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di rito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione impugnata, secondo cui la delimitazione, in primo grado, del "thema decidendum" della domanda risarcitoria al solo profilo concernente l'invalidità del contratto di negoziazione dei titoli aveva definitivamente precluso la possibilità di chiedere, in sede di gravame, anche il danno derivante dal preteso comportamento negligente della banca).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)