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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11791 del 27/05/2011 (Rv. 618161 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ipotesi di astensione e ricusazione - Applicabilità agli organi giudicanti - Estensione ai titolari dell'azione disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618161-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 154 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 40 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, prevede le ipotesi di astensione e ricusazione esclusivamente per i componenti della Commissione regionale di disciplina ovverosia gli organi giudicanti e non per i soggetti titolari dell'azione disciplinare (Procuratore della Repubblica, Presidente del consiglio nazionale del distretto di appartenenza e Capo dell'archivio notarile competente per l'ispezione), ai quali, trattandosi di norme di stretta interpretazione, non può estendersi l'applicabilità di queste ultime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)