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Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 14/05/1977 (Rv. 385680 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NELL'ATTO DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO SOGGETTO A GRAVAME - FUNZIONE - CONSEGUENZA- CONSEGNA "A MANI PROPRIE" DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385680-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NELL'ATTO DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO SOGGETTO A GRAVAME - FUNZIONE - CONSEGUENZA- CONSEGNA "A MANI PROPRIE" DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE.*

L'art 330 cod proc civ, nell'imporre la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notifica del provvedimento soggetto a gravame, si fonda sul presupposto che, con quella dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, la parte interessata abbia voluto precisare che i luoghi da essa indicati sono i piu idonei ad assicurarle la conoscenza dell'eventuale futura impugnazione. Ne consegue che l'inosservanza di tali indicazioni non importa nullita della notificazione quando questa risulti egualmente eseguità a mani propriè del procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato, poiche in tale ipotesi la notificazione dell'atto ha raggiunto il suo scopo, che e appunto quello di portare ad effettiva e tempestiva conoscenza del destinatario l'atto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)