Sez. 1, Sentenza n. 3901 del 19/06/1980 (Rv. 407786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA CONTROPARTE CON LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - MANCATA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - POTERI DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO EMESSA IN CONTUMACIA DELL'APPELLATO NONOSTANTE LA PREDETTA NULLITA - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI SECONDO GRADO - NECESSITA - OBBLIGHI DI QUESTO GIUDICE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA CONTROPARTE CON LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - MANCATA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - POTERI DELLA SUPREMA CORTE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO EMESSA IN CONTUMACIA DELL'APPELLATO NONOSTANTE LA PREDETTA NULLITA - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI SECONDO GRADO - NECESSITA - OBBLIGHI DI QUESTO GIUDICE - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui l'atto di appello sia notificato in un domicilio diverso da quello indicato dalla controparte al momento in cui, a cura della parte vittoriosa, sia stata notificata alla medesima la sentenza di primo grado, si verifica una nullita della notifica dell'atto d'impugnazione, la quale, come ogni altra nullita, puo essere sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dello appellato o, se questi non si sia costituito, dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore, di propria iniziativa o a seguito di apposito provvedimento del collegio che tale nullita avesse rilevato, abbia assegnato all'appellante a norma dell'art 291 cod proc civ, applicabile al giudizio di appello per il richiamo di cui all'art 359 dello stesso codice. Qualora il giudice di appello non abbia ottemperato al disposto dello art 291 citato, la Corte di Cassazione, deve cassare la sentenza d'appello irritualmente emessa in contumacia di detto appellato nonostante la nullita della notifica dell'atto di appello, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spettera di fissare all'appellante un termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, tranne che l'appellato si costituisca direttamente in Sede di rinvio. (V 582/79, mass n 396716; (V 4754/78, mass n 394448; (V 3113/77, mass n 386664; (V 1954/77, mass n 385680; (V 1648/76, mass n 380420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)