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Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 04/06/1969 (Rv. 341158 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - EFFICACIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DI ALCUNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - EFFETTI - CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIGENTE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1865 - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341158-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - EFFICACIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DI ALCUNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - EFFETTI - CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIGENTE E CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1865 - DIFFERENZE.*

La disposizione di cui all'art. 471, n.3, del codice di procedura civile del 1865, secondo la quale la riforma o l'annullamento di una sentenza giovava (tranne il caso di motivi esclusivamente personali) anche a coloro che con la sentenza riformata o annullata erano stati condannati in solido con la persona che otteneva la riforma o l'annullamento, non e stata riprodotta nel vigente codice di procedura civile ed e stata sostituita da quelle contenute negli artt. 336 cod. proc. civ.e 1306 cod.civ., le cui norme, opportunamente coordinate, portano a far ritenere che la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, mentre non ha effetto contro gli altri debitori solidali (se a costoro sfavorevole), puo essere opposta al creditore (se favorevole e non fondata su ragioni personali del condebitore), ma solo quando gli altri debitori, che di quella sentenza vogliono giovarsi, siano rimasti estranei al giudizio. Qualora, invece, gli altri debitori abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, essi sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti, nonche all'efficacia del giudicato medesimo. E la mancata impugnazione, da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual e quello derivante dalla solidarieta, determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, ancorche questa sia impugnata da altri debitori solidali e, nei riguardi di costoro, venga annullata o riformata. (V. 1771-67, massima n.328639 1190-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 471, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)