Sez. 1, Sentenza n. 9268 del 05/08/1992 (Rv. 478439 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere | Beni di proprietà privata - Requisizione per la tutela dell'ordine pubblico - Sindaco - Provvedimento - Emanazione - Successivo annullamento giudiziale per mancanza di urgenza - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Soggetto obbligato.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere
Il provvedimento di requisizione di beni di proprietà privata per la tutela dell'ordine pubblico, adottato dal sindaco ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e successivamente annullato dal giudice amministrativo per difetto del requisito dell'urgenza cui è condizionato l'esercizio da parte del sindaco, quale ufficiale di governo, in via sussidiaria, di un potere spettante in via primaria al prefetto (art. 19 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche comporta la responsabilità risarcitoria non del comune, ma dell'Amministrazione dell'Interno, tenendo conto che la carenza di quel requisito si traduce in una violazione di regole di competenza nel rapporto fra organi dell'Amministrazione medesima, e che l'ente territoriale resta estraneo all'atto, esorbitante delle sue attribuzioni (salvo che lo abbia autorizzato o fatto proprio attraverso i propri organi collegiali).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)