Sez. 3, Sentenza n. 2931 del 04/07/1996 Cc. (dep. 01/10/1996) Rv. 206522 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Ipoteca legale e sequestro conservativo - Richieste dell'amministrazione finanziaria - Casi - Impugnazioni - Pendenza di procedimento penale - Ipoteca legale e sequestro conservativo disposti ai sensi della legge speciale - Impugnazione: competenza del giudice civile -Sequestro conservativo disposto ai sensi del codice di rito penale vigente - Impugnazione: competenza del Tribunale del riesame - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
L'amministrazione finanziaria può chiedere il sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen. solo se per la violazione tributaria è aperto un procedimento penale e in esso l'amministrazione stessa si sia costituita parte civile; la competenza a disporre il sequestro spetta al giudice che procede per il reato; l'impugnazione contro il predetto sequestro conservativo è quella prevista negli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., cioè la richiesta di riesame presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento di sequestro. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'ipoteca legale o il sequestro conservativo mobiliare di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 solo sulla base del processo verbale di constatazione di una violazione tributaria, indipendentemente dalla pendenza di un processo penale e dalla costituzione di parte civile; la competenza ad autorizzare le predette misure spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile; l'impugnazione contro dette misure è prodotta davanti al giudice civile. Pertanto, se, pur in pendenza di procedimento penale, sono stati, disposti ipoteca legale e sequestro conservativo ai sensi della legge speciale, competente per l'impugnazione è sempre il giudice civile; se, invece, in presenza dei relativi presupposti, è stato disposto sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura penale vigente, competente a conoscere dell'impugnazione è sempre il tribunale designato per il riesame a norma dello stesso codice. (Nella specie la S.C. ha osservato che la disposizione di cui al n. 2 dell'art. 27 cpv. legge n. 4 del 1929, con cui si prevedeva la competenza del tribunale penale ordinario e il rito dell'incidente di esecuzione per le ipotesi di illeciti tributari penali, non è più applicabile per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 218, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 218, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 26 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)