diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 08/07/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211860 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Ipoteca legale e sequestro conservativo - Autorizzazione all'ipoteca - Competenza - Spetta al presidente del tribunale - Impugnazioni - Esclusivamente innanzi al giudice civile.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211860-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

L'art. 218, comma secondo, delle norme di coordinamento del cod.proc.pen. ha abrogato esclusivamente l'ipoteca penale per gli illeciti penali, ma non l'ipoteca amministrativa o fiscale per gli illeciti fiscali. Pertanto la competenza ad autorizzare l'ipoteca spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile, ai sensi dell' art. 26 della legge n. 4 del 1929, con la ulteriore conseguenza che la impugnazione avverso il provvedimento del presidente del tribunale deve esser proposta sempre davanti al giudice civile, ai sensi dell' art. 27, comma secondo n.1, della stessa legge.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 218 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 218 com. 2 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)