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Sez. 2, Sentenza n. 7295 del 06/02/1973 Ud. (dep. 23/10/1973) Rv. 125265 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SULLE COSE INDICATE NELL'ART 625 N 7 COD PEN - COMPRENDE ANCHE LE COSE IMMOBILI.*
Stato
decisa il 1973-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125265-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SULLE COSE INDICATE NELL'ART 625 N 7 COD PEN - COMPRENDE ANCHE LE COSE IMMOBILI.*

Il delitto di danneggiamento puo avere per oggetto cose mobili ed immobili anche nell'ipotesi aggravata prevista dall'art 635 secondo comma n 3 cod pen in riferimento all'art 625 n 7 dello stesso codice, poiche tale riferimento ha il solo fine di identificare, in base a quest'ultima norma, le cose oggetto della maggiore tutela e non anche il significato di limitare la ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento alle sole cose mobili. (Conf 116920, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)