Sez. 2, Sentenza n. 422 del 25/02/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116920 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SULLE COSE INDICATE NELL'ART 625 N 7 COD PEN - COMPRENDE COSE MOBILI ED IMMOBILI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO SULLE COSE INDICATE NELL'ART 625 N 7 COD PEN - COMPRENDE COSE MOBILI ED IMMOBILI.*
Il delitto di danneggiamento ha per oggetto cose mobili o immobili anche nella ipotesi aggravata prevista nell'art 635 comma secondo n 3 ('su altre delle cose indicate nel n 7 dell'art 625'). Il riferimento, contenuto in tale locuzione, all'art 625 n 7 cod pen ha il solo fine di identificare le cose che sono elencate in quest'ultima disposizione relativa al furto aggravato e che danno luogo anche alla aggravante del reato di danneggiamento (cioe cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita, difesa o reverenza), ma non ha il significato di limitare l'aggravante del reato di danneggiamento alle cose mobili, limitazione che valida per il furto giacche solo le cose mobili possono essere oggetto di quest'ultimo reato. (contra 103539, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)