diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21153 del 08/10/2014 (Rv. 632947 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Estrazione di documenti informatici contenuti in computers aziendali - Necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Necessità del sequestro del computer portato fuori dai locali aziendali - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632947-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, non deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'estrazione, da parte degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, di documenti informatici contenuti nei computers aziendali, trattandosi di operazione non equiparabile all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, e, come desumibile dai comma 7 e 9 del citato art. 52, può essere effettuata, qualora sia impossibile, per ragioni contingenti, operare negli spazi aziendali per mancanza di mezzi adeguati, al di fuori dei locali aziendali senza che sia necessario procedere al previo sequestro dei computers, sempre che il contribuente non rifiuti di sottoscrivere (ovvero contesti) il verbale.

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)