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Sez. 5, Sentenza n. 9565 del 23/04/2007 (Rv. 597196 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Apertura di pieghi, borse e cassaforti - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva.
Stato
decisa il 2007-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597196-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di borse, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva, e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)